Impianti termici – Normativa di riferimento

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Impianti termici – Normativa di riferimento

Esercizio, controllo e manutenzione impianti termici – Sintesi ed obblighi

Possono esserci alcune differenze applicative nelle Regioni che hanno emanato proprie norme in materia, pertanto si raccomanda di consultare i relativi siti web regionali.

Le Regioni che al 2015 si sono dotate di disposizioni normative regionali sugli impianti termici sono:

  • Abruzzo
  • Emilia Romagna
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Piemonte
  • Toscana
  • Umbria
  • Veneto
  • Valle d’Aosta
  • Sicilia

Cosa si intende per: “Impianto termico”

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – art. 2 – l-tricies

impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

Cosa si intende per: “Terzo responsabile”

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

Art. 1. Definizioni.

o) per «terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

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