Impianti termici – Normativa di riferimento

Impianti termici – Normativa di riferimento

Impianti termici - Normativa di riferimento

Esercizio, controllo e manutenzione impianti termici – Sintesi ed obblighi

La normativa di riferimento per gli impianti termici, che riguarda il loro esercizio, controllo e manutenzione, è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità di tali impianti. Questa normativa è stata sviluppata per regolare le operazioni legate agli impianti termici al fine di proteggere l’ambiente, garantire il comfort degli utenti e prevenire incidenti o guasti potenzialmente pericolosi.

La legislazione in materia di impianti termici può variare da paese a paese, ma in genere include i seguenti obiettivi:

  1. Sicurezza: la normativa stabilisce standard di sicurezza che devono essere rispettati per evitare incidenti come perdite di gas, incendi o danni strutturali.
  2. Efficienza energetica: le leggi spesso richiedono che gli impianti termici siano progettati e mantenuti in modo da massimizzare l’efficienza energetica, riducendo così il consumo di energia e l’impatto ambientale.
  3. Qualità dell’aria interna: le norme possono prevedere requisiti relativi alla qualità dell’aria all’interno degli edifici, garantendo che l’aria respirata dagli occupanti sia salubre.
  4. Certificazioni e controlli periodici: è comune che la normativa richieda ispezioni regolari e la certificazione di conformità per gli impianti termici, al fine di verificare che siano mantenuti in uno stato adeguato.
  5. Formazione e competenza: la normativa può prevedere requisiti di formazione e competenza per gli operatori che gestiscono e mantengono gli impianti termici.
  6. Riduzione delle emissioni: alcune normative promuovono la riduzione delle emissioni di gas serra e altri inquinanti atmosferici, ad esempio imponendo l’uso di tecnologie più pulite o promuovendo fonti di energia rinnovabile.

È essenziale che i proprietari, gli operatori e gli addetti ai lavori che gestiscono impianti termici siano a conoscenza e rispettino la normativa di riferimento applicabile al loro contesto geografico. L’adesione a tali regolamenti non solo favorisce la sicurezza e l’efficienza, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale e al benessere degli occupanti degli edifici. Pertanto, una corretta implementazione della normativa è cruciale per garantire un funzionamento ottimale degli impianti termici.

Impianti termici – Normativa di riferimento

Esercizio, controllo e manutenzione impianti termici – Sintesi ed obblighi

Possono esserci alcune differenze applicative nelle Regioni che hanno emanato proprie norme in materia, pertanto si raccomanda di consultare i relativi siti web regionali.

Le Regioni che al 2015 si sono dotate di disposizioni normative regionali sugli impianti termici sono:

  • Abruzzo
  • Emilia Romagna
  • Liguria
  • Lombardia
  • Marche
  • Piemonte
  • Toscana
  • Umbria
  • Veneto
  • Valle d’Aosta
  • Sicilia

Cosa si intende per: “Impianto termico”

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – art. 2 – l-tricies

impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

Cosa si intende per: “Terzo responsabile”

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

Art. 1. Definizioni.

o) per «terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

 

Impianti termici – Normativa di riferimento

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