Calcolo oneri sicurezza aziendale

Calcolo oneri sicurezza aziendale

La sicurezza aziendale è un aspetto fondamentale per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla sua dimensione o settore di attività. Garantire un ambiente di lavoro sicuro non solo protegge i dipendenti e gli asset dell’azienda, ma può anche contribuire a migliorare la produttività e ridurre i costi derivanti da incidenti e infortuni sul lavoro.

Il programma “Calcolo Oneri Sicurezza Aziendale” è stato ideato e progettato da Itieffe per assistere le aziende nel calcolo e nella gestione dei costi associati alla sicurezza sul posto di lavoro.

Utilizzando questo programma, le aziende possono valutare in modo accurato e dettagliato i costi necessari per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Ciò consente loro di pianificare in modo efficace il budget dedicato alla sicurezza, identificare potenziali aree di risparmio e adottare le misure necessarie per migliorare continuamente le loro pratiche di sicurezza sul lavoro.

In sintesi, questo programma rappresenta uno strumento prezioso per le aziende che desiderano investire nella sicurezza dei propri dipendenti e nell’integrità del proprio business.

Programma per il calcolo veloce degli oneri della sicurezza aziendale. Inserita sezione per calcoli in manuale con percentuali diverse di coefficienti per spese generali.

Calcolo oneri sicurezza aziendale

Programma per il calcolo veloce degli oneri della sicurezza aziendale. Inserita sezione per calcoli in manuale con percentuali diverse di coefficienti per spese generali.

ONERI E COSTI

Per ONERE della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori.

La Stazione Appaltante, avvalendosi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o, se non nominato, avvalendosi del Progettista, deve essere in grado di indicare l’importo degli oneri della sicurezza (aziendali), da non sottoporre a ribasso d’asta.

Nella trasmissione dei dati all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, i costi della sicurezza saranno indicati alla voce “Importo totale per l’attuazione della sicurezza”, mentre la somma degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera saranno indicati alla voce “Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d’asta”. L’importo rimanente sarà quello da assoggettare a ribasso e quindi da indicare alla voce “Importo componente lavori”.

Si ritiene necessario chiarire la differenza tra i due termini utilizzati e cioè:

“Costi della Sicurezza” e

“Oneri della Sicurezza”.

 La distinzione tra Costi della sicurezza e Oneri della sicurezza nasce dalle diverse “dizioni” letterali che si rinvengono nella normativa italiana, in particolare al punto 1.1.1 lettera m), dell’allegato XV del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 si legge la definizione onnicomprensiva di costi per la sicurezza:

“costi della sicurezza: i costi indicati all’articolo 100, nonché gli oneri indicati all’articolo 131 del D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche”.

Da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra:

 i COSTI da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) del singolo cantiere (art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.) che:

  • fanno riferimento al “PROGETTO DELLA SICUREZZA”;
  • sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal Committente dell’opera, dal suo Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate all’interno del P.S.C.;
  • sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex contractu”;

gli ONERI relativi ai Piani Operativi (P.O.S) o Piani Sostitutivi (P.S.S. – art. 131 del D.lgs. n.163/2006) che:

  • sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e saranno rese palesi attraverso il Piano Operativo e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza;
  • sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex lege”.

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